I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa solo se accompagnati da una nota informativa e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità, attraverso un documento pubblicato sul sito internet dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (per i sondaggi d'opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali).
Il Co.re.com. ha il compito di vigilare, in ambito locale, sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, che per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali. La vigilanza viene effettuata, sui mezzi di comunicazione di massa della regione, sulla base dell’attività di monitoraggio d’ufficio - svolta periodicamente - e sulla base di segnalazioni da parte di singoli utenti, associazioni e organizzazioni.
Il Corecom verifica la completezza e la correttezza della pubblicazione o diffusione dei risultati di un sondaggio (ogni sondaggio deve essere accompagnato dalla nota informativa) e la contestualità fra la diffusione dei risultati dello stesso e l'invio del documento alle autorità di vigilanza nazionali.
L’attività di vigilanza svolta dal Corecom riguarda le emittenti radiotelevisive locali, i quotidiani e i periodici locali. I sondaggi diffusi su internet sono, invece, di esclusiva competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.
L'attività svolta dal Corecom comprende:
- la rilevazione e l’analisi dei dati riguardanti i sondaggi sui media oggetto di vigilanza
- in caso di accertamento dell’avvenuta pubblicazione di un sondaggio senza la nota informativa, l’avvio del procedimento di contestazione, in contraddittorio con l’emittente radiotelevisiva o la testata giornalistica, con contestuale avviso sulla possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi del Regolamento
- qualora l’emittente o la testata non diano corso all’adeguamento spontaneo, il Corecom ordina la pubblicazione della nota informativa, oppure la sua rettifica o integrazione, entro un termine di 48 ore
- qualora l’emittente radiotelevisiva o la testata non obbediscano all’ordine, il Corecom trasmette tutta la documentazione all’Agcom, che potrà applicare sanzioni amministrative.
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Normativa
- Legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, art. 1, comma 6, lett. b), n. 12.
- Deliberazione AGCOM n. 256/10/CSP “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”
La violazione della normativa in materia di sondaggi demoscopici può essere inoltrata al Corecom Liguria con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano contro rilascio di ricevuta presso la segreteria del Comitato - Via Fieschi 15 - 16121 Genova: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30;
- invio a mezzo lettera raccomandata a/r all'indirizzo del Comitato: Via Fieschi 15 - 16121 Genova;
- invio a mezzo mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La segnalazione, per poter essere valutata, deve riportare:
- i dati relativi al soggetto segnalante;
- la descrizione del sondaggio contestato;
- l'individuazione del mezzo di comunicazione di massa e del soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- l'individuazione della trasmissione o della pubblicazione, del giorno della presunta infrazione e dell'ora per le trasmissioni.
Se la denuncia riguarda un organo di stampa locale, il segnalante deve inviare copia dell'articolo oggetto della denuncia.