Il Corecom Liguria ricorda e segnala a tutti i cittadini liguri la disposizione di legge sulla messa in mora e preavviso sospensione utenti morosi contenuta nella Legge di Bilancio numero 160, relativa all'anno in corso. Spiega il presidente del Corecom Liguria, avvocato Vinicio Tofi: "E' una norma molto importante che va nel senso di una maggior tutela per i cittadini e per tutti i consumatori quella contenuta nell'articolo 1 al comma 291 e seguenti, nella quale si dice a chiare lettere che i gestori di servizi di pubblica utilità e nello specifico quelli rientranti nella nostra competenza, ovvero tutti gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, hanno l'obbligo di trasmettere in modo formale (raccomandata o pec) agli utenti le comunicazioni nelle quali si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture".
Il Presidente e il Comitato con gli avvocati Massimo Ansaldo e Leda Rita Corrado inoltre rimarcano che: "La sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, deve avvenire con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento".
Conclude il Comitato del Corecom Liguria: "La disposizione fissa un criterio molto chiaro per i cittadini-consumatori, che il Corecom provvederà a utilizzare a tutela degli utenti nella fase di contenzioso e di successivi passaggi amministrativi di definizione della controversia, per un'attenta valutazione della legittimità delle sospensioni amministrative".
Il Corecom Liguria è in attesa invece di disposizioni in merito alle penali di cui ai commi 292 e 293 da parte dell'Agcom.
In allegato gli articoli di legge interessati:
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di bilancio
Art. 291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto a ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

