Si comunica che nella GU numero 75 Serie Generale del 31 marzo 2025 sono stati pubblicati i Dpr di convocazione dei comizi referendari.
Pertanto ai sensi della Legge 22 febbraio 2000, numero 28, della Legge 25 maggio 1970, numero 352 a far data dalla pubblicazione dei citati Dpr è in vigore la "Par condicio" fino al giorno precedente la conclusione della consultazione popolare, per cui decorre il divieto di comunicazione istituzionale, come previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, numero 28.
La norma prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutta la Pubblica amministrazione, intesa ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, indifferibile e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
La legge 22 febbraio 2000 numero 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione pubblica) e successive modificazioni, prevede specifiche limitazioni alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di comunicazione (articolo 9) e definisce i criteri cui debbono attenersi la concessionaria pubblica e le emittenti radio televisive private nei programmi di informazione.
Norme sulla comunicazione istituzionale sono contenute anche nella legge 7 giugno 2000 numero 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

