Si comunica che con decreto del Presidente della Giunta regionale facente funzioni n.5126 del 31 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria in data 5 agosto 2024, sono indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria e convocati i comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2020, n.18 e dell'articolo 37, comma 1, lett. h) dello Statuto della Regione Liguria per i giorni di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre 2024. Altresì sono stati fissati gli orari della votazione per i giorni di domenica 27 ottobre dalle 07.00 alle 23.00 e di lunedì 28 ottobre dalle 07.00 alle 15.00.
Dalla data di pubblicazione del sopracitato decreto, durante la campagna elettorale, decorre il divieto di comunicazione istituzionale, come previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28.
Si rammenta che la norma prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto all'Amministrazione regionale di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, indifferibile e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Pertanto il divieto imposto dalla legge si applica sia all'Amministrazione della Regione Liguria che a tutte le amministrazioni comunali del territorio.
La legge 22 febbraio 2000 numero 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione pubblica) e successive modificazioni, prevede specifiche limitazioni alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di comunicazione (articolo 9) e definisce i criteri cui debbono attenersi la concessionaria pubblica e le emittenti radio televisive private nei programmi di informazione.
Norme sulla comunicazione istituzionale sono contenute anche nella legge 7 giugno 2000 numero 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

