Venerdì, 12 Aprile 2024 08:29

Elezioni europee e amministrative 2024

Attività di comunicazione della Pubblica amministrazione durante le campagne elettorali

Si comunica che sono stati pubblicati il D.P.R. recante: "Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettante all'Italia" (G.U. Serie Generale n. 85 dell'11/04/2024) e il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024 e Circolare n. 29/2024 recante: "Turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Decreto del Ministro dell'Interno di fissazione della data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Adozione dei decreti di convocazione dei comizi".

Dalla data di pubblicazione del D.P.R. sopracitato decorre il divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale previsto dall'articolo 9 della legge 28 del 2000.

Si rammenta che la norma prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

La legge 22 febbraio 2000 numero 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione pubblica) e successive modificazioni, prevede specifiche limitazioni alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di comunicazione (articolo 9) e definisce i criteri cui debbono attenersi la concessionaria pubblica e le emittenti radio televisive private nei programmi di informazione.

A corollario di quanto indicato, inoltre la disciplina della comunicazione istituzionale è contenuta nella legge 7 giugno 2000 numero 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).