Tutela dei minori

La vigilanza sul rispetto della normativa a tutela dei minori è effettuata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e dai Corecom regionali.
Il Corecom Liguria esercita funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale. Per tutela dei minori il legislatore intende l’obbligo che a diverso titolo i cittadini, le istituzioni hanno nel proteggere il minore e, in particolare, i responsabili della comunicazione e dell’informazione (ivi compresi i genitori) nel favorire una crescita sana ed equilibrata dei fanciulli e dei giovani.

La protezione dei minori nel sistema di autoregolamentazione
Vari sono gli ambiti nei quali si esercita la tutela legislativa del minore e questi si riferiscono sia alla tipologia di programmazione sia ai tempi e alla durata delle trasmissioni nelle 24 ore.
Particolare attenzione viene riservata alla partecipazione dei minorenni alle trasmissioni televisive, affinché non vengano strumentalizzati per la loro giovane età e ingenuità.
Nel sistema di autoregolamentazione italiano sono previsti tre livelli di protezione:
- generale applicata in tutte le fasce orarie di programmazione, compresa quella notturna
- rafforzata (dalle ore 7.00 alle ore 22.30) in cui il pubblico di minori è numeroso, ma si presume supportato dalla presenza di un adulto
- specifica (dalle ore 16.00 alle 19.00) in cui si presume che il bambino non sia supportato dalla presenza di un adulto.
Per quanto riguarda la tipologia delle trasmissioni: di informazione, spettacolo, sport, costume, attualità, fiction (film, telefilm, cartoni animati, reality show, ecc.), compreso il mondo complesso della pubblicità, le emittenti televisive si sono impegnate nel rispetto della legislazione vigente e della libertà di informazione e di impresa, ad applicare il principio secondo cui “…i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione” (art. 3 Convenzione ONU). Perciò il loro impegno sta nel non trasmettere programmi con sequenze crude, con scene violente o di sesso, con ricorso gratuito al turpiloquio e a espressioni scurrili o che offendano le confessioni religiose, le differenze di razza, di nazionalità: principi ben definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 177/05 - Testo Unico della radiotelevisione. Molte sono le delibere e gli atti di Indirizzo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni finalizzati alla tutela dei minori in questi ambiti e settori.
A ciò si aggiunga che le più importanti associazioni di emittenti televisive hanno sottoscritto alcuni fondamentali documenti, quali:
- il Codice di autoregolamentazione media e minori
- il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
- il Codice di Autoregolamentazione in materia di televendite, spot di televendite, di beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, servizi relativi ai concorsi pronostici.

Uno sguardo sulla tutela dei minori nell’ambito delle telecomunicazioni
Gli stati membri della Comunità Europea già fin dal 1989 avevano sentito questo problema come prioritario nel mondo dell’etere, perciò avevano elaborato e adottato alcuni strumenti legislativi ancora oggi pienamente validi, perché pongono al centro dell’interesse il valore dell’uomo in quanto persona da rispettare, tanto più se minorenne, come fa riferimento la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (art. 3). Possiamo ricordare in particolare:
- Convenzione europea di Strasburgo sulla tv transfrontaliera(1989), ratificata dal Parlamento Italiano nel 1991
- Direttiva comunitaria tv senza frontiere (1989-‘97), ora in fase di revisione
- Libro Verde della Commissione europea sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (1996).

Nel 1990, inoltre, era stata sottoscritta la Carta di Treviso dall’Ordine dei Giornalisti e dalla FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), d’intesa con Telefono Azzurro e altri enti ed istituzioni, che trae ispirazione dai principi e valori della nostra Carta Costituzionale e dalla precedente documentazione comunitaria ed internazionale. La Carta di Treviso, accompagnata nel 1995 dal Vademecum e aggiornata nel novembre 2006, è un vero codice deontologico che riafferma “il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psicofisica, affettiva e di vita di relazione”.
E’ quindi costante la preoccupazione di tutelare la dignità della persona umana e i diritti dell’uomo. Nel contempo si richiede che i programmi televisivi non siano contrari alla decenza, non contengano pornografia e siano tali da non pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico, morale dei minori, non esaltino la violenza e non incitino all’odio razziale e alla discriminazione di genere.

Normativa
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera 22 novembre 2006, n. 165/06/CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera 23 febbraio 2007, n. 23/07/CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera 22 luglio 2011, n. 220/11/CSP Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
- Codice di autoregolamentazione Media e Minori del 29 novembre 2002
- Codice di autoregolamentazione dell’Informazione sportiva, denominato “Codice media e sport” (luglio 2007 e succ. modifiche)
- Carta di Treviso (Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

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